lunedì 25 maggio 2009

I castiglionesi sono in credito, per l'acqua...

Botta, risposta e supplemento


Dal qualche mese compaiono a Castiglione Olona volantini dell’associazione politica CITTA’ NUOVA ( ci risulta che ci sia dietro l’ex sindaco Antonio Simonetto ) che muovono accuse ad aspetti della gestione politico-amministrativa del comune del Seprio.
In questo caso specifico, la vicenda inerente al rimborso di una tassa pagata per un servizio non usufruito da parte dei castiglionesi, ha “ botta, risposta e un supplemento”.


botta
Da CITTA’ NUOVA:
MA NOI ABBIAMO GIA’ PAGATO!!!!!!!!

“Il canone di depurazione delle acque deve essere versato solo ove questo servizio venga fornito” .
È quanto stabilito dalla corte costituzionale con sentenza n.° 355 del 10 ottobre 2008… illegittimità costituzionale dell’art.14 comma 1 legge 5 gennaio 1994 n.° 36 ( disposizioni in materia ambientale ).
Il Comune di Castiglione Olona ha incassato a oggi per la depurazione delle acque, che non avviene – mancando il depuratore – la somma di circa € 1.200.000/00
Non è legittimo!!! Ma perché non sono stati restituiti ai cittadini?????
O meglio perché non è stato fatto nulla per avverire i cittadini e non sono state date indicazioni di come si intendeva procedere per il ristorno?????
Quando si vuole i mezzi, - stampati, giornali, tv, e-mail, - soprattutto in campagna elettorale si trovano, quando si deve avvertire il cittadino di un diritto si fa finta di nulla…… Va be!!!!
Castiglione Olona 11 maggio ‘09.

risposta

Dal COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA ,
MAURO CEREDA, ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI:
RESTITUZIONE DEGLI ONERI DI DEPURAZIONE


In merito al tema si rende noto che:
- Secondo quanto disposto dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, art. 8-sexies, tali oneri pur costituendo una quota che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall’utente non sono dovuti nei casi come quello di Castiglione Olona in quanto “ tali oneri sono dovuti a decorrere dall’avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o completamento delle opere necessarie all’attivazione del servizio di depurazione”.
Tuttavia:
- In attuazione della Sentenza della Corte Costituzionale n.335 del 2008 “i gestori del servizio idrico integrato provvedono, entro il termine massimo di 5 anni a decorrere dal 1 ottobre 2009, alla restituzione della quota tariffaria non dovuta” …, cioè ENTRO IL 1 OTTOBRE 2014.
Inoltre:
- … “dall’importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivanti da attività di progettazione, realizzazione o completamento avviate”. L’importo da restituire è determinato, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto 30 dicembre 2008, n.208, cioè dalla data del 28 febbraio 2009.
- - Nel caso di Castiglione Olona l’Autorità di Ambito non ha ancora comunicato l’ammontare di tali oneri, pertanto non risulta possibile, ad oggi, determinare gli importi destinati alla restituzione.
- - Entro due mesi dalla data del 1 marzo 2009 ( data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto 30 dicembre 2008 n.208 ) il Ministero per la tutela dell’ambiente, del territorio e del mare stabilisce con propri decreti i criteri e i parametri per l’attuazione dei rimborsi. Ad oggi il Ministero non ha fornito tali decreti.
Pertanto l’amministrazione comunale di Castiglione Olona alla data odierna, non ha strumenti per procedere al rimborso degli oneri non dovuti.
Un rimborso oggi non avrebbe giustificazione né supporto normativo in quanto l’Autorità d’Ambito e il Ministero non hanno fornito gli elementi necessari per la determinazione delle entità dei rimborsi stessi.
Non appena l’amministrazione comunale avrà tutti gli elementi per procedere secondo le norme e nel pieno rispetto dei diritti di tutti i contribuenti, provvederà secondo la propria competenza.
Castiglione Olona, lì 14/05/2009


Dal sito dell’associazione di consumatori qui sotto riproduciamo un articolo proprio sull'argomento:
supplemento
MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO:
ACQUA. CANONE DEPURAZIONECHIEDI IL RIMBORSO!

MDC lancia la Campagna Giusto Canone per chiedere la restituzione delle somme ingiustamente versate ai comuni senza depuratore
Se nel proprio comune di residenza il depuratore dell’acqua fognaria non funziona, il Comune, l'Ato o la azienda concessionaria dell'acquedotto sono tenuti a rimborsare la tariffa di depurazione nella bollette dell'acqua dal 2 ottobre 2000.Compila il modulo per chiedere il rimborso e invialo via fax al numero 06/4820227 oppure rivolgiti a una delle nostre sedi. / leggi
COSA DICE LA LEGGE
La Corte Costituzionale con la Sentenza n. 335 del 08.10.08 (in G.Uff. del 15.10.08) ha dichiarato:1) L'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale) nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi». 2) L'illegittimità costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
LA LEGGE N. 13/09 CONFERMA...
Altra conferma del diritto degli utenti di vedersi restituire gli importi per la depurazione versati e non dovuti dal 02.10.2000, arriva dalla recente legge n. 13/09 (G.Uff. 49 del 28.02.09 in vigore dal 1° Marzo 2009) che è intervenuta in materia.All’art. 8 sexies prevede che:1) i gestori del servizio idrico integrato provvedano anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione;2) dall'importo da restituire vadano dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate;3) l'importo da restituire sia individuato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito. (1° luglio 2009).Ancora la legge prevede che:4) Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (1° Maggio 2009), su proposta del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisca con propri decreti i criteri e i parametri per l'attuazione.Nonostante il decorso del termine del 1° Maggio 2009 né il Comitato né il Ministero dell’Ambiente hanno dato seguito alla predetta legge. In mancanza gli stessi Ato non potranno effettuare la quantificazione delle somme dovute entro i 120 giorni previsti ovvero entro il 1° Luglio 2009.Nel frattempo con Risoluzione n. 98/E del 07.04.09 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l’istanza da inoltrare al Comune (non alla Ato o alla società) deve essere corredata di marca da bollo di € 14,62.Pertanto, in attesa dei provvedimenti del Co.vi.ri e del Ministero dell’Ambiente (destinati alla sola quantificazione), gli utenti conservano il pieno diritto a vedersi restituire gli importi per la depurazione versati e non dovuti dal 02.10.2000, essendo la prescrizione decennale (come chiarito in numerosi decisioni della Corte dei Conti e possono pertanto continuare a inoltrare le istanze attraverso il modulo predisposto con la sola avvertenza che la copia per il comune dovrà essere munita di marca da bollo.

Giu.Ber.

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